La Corte di Cassazione con la sentenza n.33624 della V sezione penale conferma di fatto la decisione assunta dal GUP di Santa Maria Vetere, il non luogo a procedere nei confronti di un preside in quanto non sono apparse ingiurie o gesti ostili non specificati in modo continuativo. Infatti secondo i giudici l'individuazione di presenza di mobbing la si può supporre soltanto se vengono registrati atteggiamenti mirati e reiterati convergenti in un soggetto solo se riconducibili all'articolo 572 del codice penale che recita così: "maltrattamenti commessi da persona dotata di autorità per l'esercizio di una professione che devono compiersi in modo continuativo". A nostro avviso tale sentenza, rispetto gli strumenti legislativi a disposizione dei giudici, è da considerarsi giusta in quanto, per l'appunto, il codice penale che risale ancora al 1933 non contempla neppure la parola mobbing. Ma è altrettanto vero che si registrano sempre più in svariati posti di lavoro vessazioni sempre più sottili e invisibili o peggio ancora meglio camuffate. Queste situazioni al sindacato le stiamo registrando purtroppo, in crescita sia per lavoratrici che lavoratori. E' doveroso anche segnalare che molte vessazioni nel mondo del lavoro, e non solo, sono subite maggiormente dalle donne che per motivi culturali, di istruzione o di ricatto sono meno propense a denunciarne i casi.
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giovedì 30 agosto 2007
Con la sentenza di Cassazione il mobbing non è reato penale
La Corte di Cassazione con la sentenza n.33624 della V sezione penale conferma di fatto la decisione assunta dal GUP di Santa Maria Vetere, il non luogo a procedere nei confronti di un preside in quanto non sono apparse ingiurie o gesti ostili non specificati in modo continuativo. Infatti secondo i giudici l'individuazione di presenza di mobbing la si può supporre soltanto se vengono registrati atteggiamenti mirati e reiterati convergenti in un soggetto solo se riconducibili all'articolo 572 del codice penale che recita così: "maltrattamenti commessi da persona dotata di autorità per l'esercizio di una professione che devono compiersi in modo continuativo". A nostro avviso tale sentenza, rispetto gli strumenti legislativi a disposizione dei giudici, è da considerarsi giusta in quanto, per l'appunto, il codice penale che risale ancora al 1933 non contempla neppure la parola mobbing. Ma è altrettanto vero che si registrano sempre più in svariati posti di lavoro vessazioni sempre più sottili e invisibili o peggio ancora meglio camuffate. Queste situazioni al sindacato le stiamo registrando purtroppo, in crescita sia per lavoratrici che lavoratori. E' doveroso anche segnalare che molte vessazioni nel mondo del lavoro, e non solo, sono subite maggiormente dalle donne che per motivi culturali, di istruzione o di ricatto sono meno propense a denunciarne i casi.
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1 commento:
è uno scandalo!!! non dico altro!!
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