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mercoledì 5 settembre 2007

Commento a cassazione n. 33624-2007

Note brevi a margine della sentenza della Corte di Cassazione n. 33624/2007 V sezione penale.



Con riguardo alla citata pronuncia della V sezione penale della Corte di Cassazione, riterrei non necessariamente corretto il titolo secondo il quale per la Corte di Cassazione il “mobbing non è reato”.

Nella citata pronuncia la Corte affronta esclusivamente aspetti di carattere tecnico, ossia di legittimità della pronuncia del Giudice di prime cure, quindi del G.u.p. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dd. 3.11.2006.

In tale pronuncia il G.u.p. rese sentenza liberatoria ritenendo l'esistenza di vizio relativo alla contestazione del reato da parte del Pubblico Ministero il quale, nell'atto di incolpazione non ha descritto, come sostiene la Corte “i tratti dell'azione censurata”. Risulta infatti dalla sentenza come il Pubblico Ministero non abbia indicato nella contestazione di reato i singoli atti lesivi, intesi come azioni od omissioni del datore di lavoro, determinanti la ritenuta patologia. Si tratta quindi di un errore dell'accusa.

Il nostro ordinamento, come tutti gli ordinamenti giuridici occidentali, onde garantire il diritto fondamentale di difesa, esige, da parte dell'organo inquirente la formulazione, all'atto del rinvio a giudizio, della c.d. “imputazione”, nei suoi due elementi fondamentali della persona dell'imputato e dell'addebito che a lui viene ascritto, consistente nella descrizione “in forma chiara e precisa” dell'episodio storico nei suoi profili oggettivi e soggettivi.

Secondo la sentenza sopra citata, la contestazione operata dal Pubblico Ministero mancherebbe del sopra citato elemento oggettivo.

Ciò però non significa che, per la Corte, il mobbing non sia più reato. Anzi, è la stessa Corte a ricordare che la fattispecie astratta di reato “maggiormente prossima ai connotati caratterizzanti il cd. mobbing è quella descritta dall'art. 572 c.p. commessa da persona dotata di autorità per l'esercizio di una professione”. D'altro canto, si consideri ulteriormente che la Sez. VI della Corte di Cassazione, con sentenza n.10090 del 12 marzo 2001 (ud. 22-1-2001) ha ritenuto quanto segue: “Integra il delitto di maltrattamenti previsto dall'art. 572 cod.pen. la condotta del datore di lavoro e dei suoi preposti che, nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, abbiano posto in essere atti volontari, idonei a produrre uno stato di abituale sofferenza fisica e morale nei dipendenti” A tale giurisprudenza si richiama la Sentenza ora in esame onde sostenere in astratto la riconducibilità del c.d. “mobbing” alla norma da ultimo citata.

Ciò premesso dalla massima sopra analizzata si ricavano le seguenti conclusioni:

a) manca nel codice una norma incriminatrice ad hoc per il c.d. “mobbing”. Tale lacuna è addebitabile ad una classe politica a tutti i livelli incompetente;

b) tale lacuna peraltro si presta ad essere colmata dall'opera giurisprudenziale, sempre più sostitutiva di un legislatore ormai incapace di cogliere le esigenze di tutela della collettività e del singolo e di tradurle in norme giuridiche, attraverso il richiamo all'art. 572 c.p.;

c) mancando una tipicizzazione legale del “mobbing” è necessario che il P.M. formuli l'imputazione con molta attenzione, indicando specificamente le singole e reitarate azioni lesive ed il nesso di causalità rispetto all'evento dannoso. Cosa che non è capitata nel caso in esame oggi.



In attesa quindi di un doveroso intervento della politica in materia non resta che aggrapparsi ai giudici.

Avv. Christian Toffoli

Ufficio Legale ADOC

1 commento:

Anonimo ha detto...

Un commento esaustivo e competente. Speriamo sia il primo di una lunga serie.

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