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lunedì 8 ottobre 2007

COMMISSIONE COMUNALE DI PORDENONE DELLE PARI OPPORTUNITA'

Si è costituita a Pordenone la Commissione per le Pari Opportunità che farà rete insieme alle altre commissioni presenti sul territorio e trasmetterà iniziative, proposte e considerazioni alla Commissione Regionale. Infatti far riconoscere i propri diritti civili è spesso la principale difficoltà di fronte a cui le donne si trovano. Consetudini di matrice religiosa, adottate nella vita domestica, ostacolano nelle donne stesse la consapevolezza di avere dei diritti e, nel contempo, rendono il tessuto sociale poco sensibile all'importanza dei diritti delle donne. D'altro canto, poichè le consuetudini sono state un ambito storico di protagonismo delle donne, il loro significato resta comunque rilevante.
Proprio la laicità delle donne sembra configurarsi come la condizione per un diritto capace di garantire la coesistenza di più tradizioni familiari, sociali, religiose.




REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ FRA UOMINI E DONNE



Art.1

ISTITUZIONE E SEDE


1.

E' istituita nel Comune di Pordenone, in attuazione dell'art.1, comma 2 e dell'art.3, comma 3 dello Statuto Comunale, la Commissione Comunale per le Pari Opportunità tra uomo e donna, d'ora in poi chiamata Commissione.
2.

La Commissione ha sede nel palazzo storico del Comune di Pordenone e si riunisce di norma presso la “Sala Rossa” messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

Art. 2

FINALITA'


1.

La Commissione è un organismo permanente per la durata del mandato del Sindaco che si propone di favorire l'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità tra i cittadini, sanciti dall'art. 3 della Costituzione, anche mediante l'attuazione di Azioni positive, ai sensi della legge n. 125 del 10 aprile 1991 e della legge regionale n. 23 del 21 maggio 1990.
2.

Finalità principale della Commissione è quella di promuovere la cultura delle pari opportunità sensibilizzando le persone di entrambi i generi alle responsabilità familiari ed attivare gli strumenti per facilitare la partecipazione delle donne della città alla vita sociale, culturale, economica, politica ed amministrativa della comunità.
3.

La commissione promuove e favorisce presso uomini e donne lo sviluppo della cultura della genitorialità e della solidarietà fra generazioni, riconoscendo nel rapporto positivo fra le differenti generazioni un elemento necessario per la crescita umana e sociale dell'intera comunità.
4.

La Commissione valorizza la presenza femminile nella città attraverso progetti volti a conoscere le problematiche delle donne, a superare le discriminazioni dirette ed indirette nei luoghi di lavoro, a promuovere dove necessario azioni di solidarietà, ad individuare strumenti per il sostegno del lavoro di cura svolto dalle donne, a sviluppare e sostenere iniziative culturali tese alla crescita delle soggettività femminili, a sostenere progetti antiviolenza fisica e psicologica nei confronti delle donne.

Art.3

FUNZIONI

Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 2 la Commissione esplica le seguenti funzioni:
1.

svolge e promuove indagini e ricerche volte a individuare e rimuovere discriminazioni esistenti e strutture di mantenimento dello status quo; mediante convegni, seminari, conferenze, favorisce l'informazione e le conoscenze relative alla legislazione ed a tutte le iniziative in tema di discriminazione femminile;
2.

formula proposte per l'adeguamento dell'azione amministrativa alle finalità previste dallo Statuto e dal presente Regolamento, in particolare in materia di diritti civili, scuola, formazione professionale, lavoro, famiglia, sanità, assistenza e servizi sociali;
3.

valuta lo stato di attuazione nel territorio delle leggi nazionali e regionali che riguardano la condizione femminile al fine di acquisire elementi conoscitivi in ordine alle condizioni generali di impiego delle donne, siano lavoratrici dipendenti, imprenditrici, libere professioniste o lavoratrici con contratto atipico;
4.

vigila sull'applicazione, da parte dei soggetti pubblici e privati, che vi sono tenuti, delle leggi relative alla parità tra uomo e donna e promuove iniziative per superare i casi rilevati di discriminazione illegittima o violazioni delle leggi di parità;
5.

promuove progetti ed interventi volti ad espandere l'accesso delle donne al lavoro e nell'attuazione di azioni positive definite con specifici programmi d'intervento da organismi ed enti, pubblici e privati, secondo le direttive CEE;
6.

svolge ogni altra attività comunque inerente alle finalità di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

Art. 4

COMPOSIZIONE, NOMINA E DURATA


1.

La Commissione è formata da 11 componenti:

3 designati dal Consiglio Comunale di Pordenone con la qualifica di Consiglieri del Comune di Pordenone, di cui almeno 1 appartenente alla minoranza;

2 esterni designati dal Consiglio Comunale di Pordenone;

2 designati dalle Associazioni imprenditoriali e di categoria più rappresentative nel territorio

2 designati dalle Organizzazioni Sindacali più rappresentative dei lavoratori;

2 designati dalle Associazioni femminili presenti sul territorio comunale.
2.

Le nomine e le designazioni di cui al comma 1 dovranno privilegiare persone che si sono distinte in attività scientifiche, economiche, professionali, letterarie e sociali.
3.

La Commissione è nominata con atto del Sindaco di Pordenone e rimane in carica per tutto il tempo del mandato del Sindaco ed opera fino alla nomina della nuova Commissione.


Art. 5

PRESIDENZA


1.

La Commissione elegge un Presidente e un Vicepresidente scelti fra i commissari.
2.

L'elezione avviene distintamente e per votazione segreta. E' eletto Presidente o Vicepresidente chi ottiene la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione.

Qualora dopo due votazioni consecutive nessuno abbia ottenuto la maggioranza, si provvede nella stessa seduta ad una terza votazione e risulterà eletto chi ha ottenuto la maggioranza dei voti e, a parità dei voti, il più anziano di età.

3.

Spetta al Presidente:

rappresentare la Commissione all'interno e all'esterno dell'Amministrazione Comunale;

convocare la Commissione;

proporre l'Ordine del Giorno delle riunioni della Commissione;

promuovere l'attuazione delle iniziative approvate dalla Commissione curandone l'esecuzione.
4.

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso d'assenza o impedimento a qualsiasi titolo.

Art. 6

FUNZIONAMENTO


1.

La prima seduta della Commissione è convocata dal Sindaco o dall'Assessore delegato.
2.

La Commissione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno ed ogniqualvolta il Presidente lo decida o un terzo dei componenti lo richiedano al Presidente, entro il termine di 15 giorni dalla presentazione della richiesta scritta.
3.

La convocazione avviene mediante l'invio dell'ordine del giorno almeno 5 giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, almeno 24 ore prima. L'invito può avvenire mediante posta elettronica se tutti i componenti sono d'accordo.
4.

Le sedute sono valide quando sia presente almeno un terzo dei componenti.
5.

I componenti della Commissione decadono dalla nomina a seguito di due assenze consecutive ingiustificate dalle sedute.
6.

Le decisioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7.

Il verbale di ogni riunione deve contenere le presenze, gli argomenti trattati, le decisioni assunte ed eventuali posizioni difformi espresse. Il verbale è approvato nella riunione successiva.
8.

Nessun compenso è previsto per la partecipazione alle sedute.


Art. 7

RELAZIONE E PROGRAMMA ANNUALE



1.

Entro il 15 settembre di ogni anno la Commissione propone, in sede di approvazione del Bilancio Preventivo dell'ente, un programma di attività con l'indicazione delle spese previste e delle relative fonti di finanziamento.
2.

Entro il 31 marzo di ogni anno la Commissione invia al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale una relazione, corredata da osservazioni e proposte, sull'attività svolta nell'anno precedente. Il Presidente del Consiglio la sottopone al Consiglio perché ne prenda atto nella prima seduta successiva.



Art. 8

RAPPORTI DI COLLABORAZIONE


1.

La Commissione sviluppa rapporti di collaborazione con gli organismi preposti alla realizzazione delle pari opportunità a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale, ed in particolare:

con il Comitato per le Pari Opportunità istituito presso il Comune di Pordenone;

con la Commissione Pari Opportunità della Provincia;

con le Commissioni Pari opportunità dei Comuni della Provincia;

con la Commissione Regionale per le Pari opportunità istituita presso il Consiglio Regionale;

con analoghi Comitati e Commissioni istituite nelle altre Provincie/Comuni;

con gli Istituti di ricerca e le Università anche sulla base di apposite convenzioni.


Art. 9

DISPOSIZIONI FINALI


L'attività della Commissione e la gestione del relativo fondo fanno capo al Servizio Gestione Risorse Umane e Sistemi Informativi.

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